Piani di Emergenza comunali e di Protezione Civile: valutazioni sulla possibile individuazione di Soft Target dall’analisi di documenti istituzionali pubblici
La normativa in materia di Piani di Emergenza Comunali e di Protezione Civile è estremamente diversificata da Regione a Regione, sia relativamente ai contenuti specifici che compongono il PEC sia alle modalità di diffusione delle informazioni in materia di prevenzione e gestione delle emergenze.
Allo stato attuale non esistono specifiche indicazioni di sorta sui dati o sulle informazioni da divulgare sotto il profilo del loro potenziale utilizzo per obiettivi diversi dalla Safety.
Pertanto nel presente articolo si vuole analizzare nel dettaglio la normativa di alcune Regioni italiane che impone ai Comuni la pubblicazione integrale dei PEC e dei loro contenuti (dal documento complessivo, compresi gli allegati, alle carte tecniche) nella home page del sito istituzionale del comune, vincolando l’erogazione di contributi in materia di Protezione Civile alla pubblicazione dei medesimi.
In questo modo alcuni Comuni si trovano nella scomoda posizione di dovere condividere informazioni in chiaro che, a vario titolo, potrebbero essere ottenute e utilizzate da chiunque.
Ci si prefigge, quindi, di comprendere se la mancata classificazione delle informazioni inserite nei PEC da rendere pubbliche, possa essere un punto di partenza per chi voglia individuare e connotare dei Soft Target.
Un “soft target” è “una persona, una cosa o un sito/luogo che è relativamente poco protetto o vulnerabile a fronte di un attacco militare o terroristico. Rientrano nella categoria di soft target, ad esempio, tutti quei luoghi in cui si radunano persone o gruppi in gran numero, quali musei, teatri, cinema, monumenti, impianti sportivi, centri commerciali stazioni, aeroporti, ma anche bar, ristoranti, scuole, alberghi e Associazioni Culturali.
Sapere infatti quanti allievi siano presenti in una scuola, quanti degenti in una casa di cura o in un ospedale, è solo il primo dato di una situazione che può diventare via via più dettagliato se si accludono notizie sulla localizzazione della zona di sosta delle persone, delle caserme VV.FF. delle più importanti via d’accesso, della fragilità nello stesso ambiente (ad esempio zone industriali a rischio) e, soprattutto dei protocolli adottati in caso di emergenza.
Un individuo o un gruppo di persone aventi modeste capacità organizzative e discreta creatività, essendo a conoscenza delle nozioni suddette, può eseguire azioni che, soprattutto inizialmente, possono essere interpretate in modo errato dai “First responder” come un caso “safety” con tutte le conseguenze del caso e sull’interessamento della parte security preposta a contenere l’ordine pubblico. Il verificarsi “doloso” di un pericolo presente nel PEC (ad esempio crollo di un ponte o l’incedio di un bosco) può far le veci, inoltre, da azione distrattiva a togliere la vigilanza da mire sempre civili, di significato simbolico, (luoghi di culto per esempio) con notevole numero di ostaggi potenziali (scuole) che possono essere ancora meno tutelati del solito.
La definizione e l’elencazione in un documento, facilmente consultabile come il PEC, della capienza delle aree d’attesa e la loro collocazione rispetto ad altri target rendono poi estremamente vulnerabili tutti coloro che, in osservanza delle procedure, evacuano uno o più stabili di una determinata zona e raggiungono l’area di raccolta.
Questa enorme numero di informazioni pubblicate risponde a due distinti processi:
- la necessità di coinvolgere la popolazione nell’innalzamento della resilienza territoriale (messa a dura prova dal cambiamento climatico e dal degrado dell’ambiente) ed informarla sulle minacce presenti nel territorio e delle azioni mitigatrici e preventive da intraprendere;
- la ricerca della massima trasparenza amministrativa che ha ispirato la legislazione in materia di accesso agli atti, pubblicità degli atti e accesso civico generalizzato (legge 241 del 1990, legge 190 del 2012, dlgs n. 33 del 2013, legge 124 del 2015).
E’ dunque evidente la necessità di porre in essere un diverso approccio in materia di condivisione dei dati laddove si parla di Safety o Protezione Civile in genere.
Difatti – seppur la norma risponda all’importante obbligo di trasparenza amministrativa – bisognerebbe comunque evitare l’esposizione dei cittadini a rischi ulteriori come quelli sopra descritti.
In conclusione, si auspica un intervento teso a modificare tale criticità e, soprattutto, a rendere i PEC strumenti di pianificazione meno “vulnerabili”.



